(+39) 0963.43737

·

avvocatopronesti@libero.it

·

Via Terravecchia Superiore 122, Vibo Valentia

Contattaci

Beni immobili: per il trasferimento tra coniugi non serve il notaio

A stabilirlo sono state le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021 con cui è stato definitivamente chiarito il dubbio interpretativo che aveva portato i Giudici di merito, sino a questo momento, ad applicare di volta in volta soluzioni differenti fortemente incidenti sul diritto delle parti ad una definizione di tutti i rapporti, anche a carattere patrimoniale, in tempi rapidi e con costi contenuti.

Fino ad oggi la prassi seguita da molti Tribunali, era infatti quella di dare ingresso, in sede di separazione e divorzio (e correlativi procedimenti di modifica delle condizioni precedentemente assunte), ai soli aspetti del fallimento coniugale ritenuti di stretta pertinenza al giudizio, come l’affidamento dei figli minori e il loro mantenimento, la responsabilità genitoriale, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale mantenimento del coniuge, consentendo unicamente che l’accordo raggiunto in sede giudiziale contenesse l’eventuale “impegno” di un coniuge a trasferire la proprietà immobiliare in favore dell’altro o dei figli. 

Detta soluzione, tuttavia, sul piano strettamente giuridico, produceva unicamente effetti “obbligatori” tra le parti ma non anche “reali”, e, sul piano pratico, costringeva i coniugi a recarsi subito dopo l’omologa della propria separazione, dal Notaio, al fine di perfezionare il trasferimento di proprietà, con costi ulteriori e diversi da quelli già sostenuti in sede di separazione. 

Non solo. Non avendo, detto “impegno” al trasferimento, effetti reali, né immediati né mediati, dinanzi al ripensamento del coniuge obbligato, l’avente diritto avrebbe dovuto necessariamente impiantare un nuovo giudizio per far eseguire detto obbligo in via coattiva.


IL PARERE DEL TRIBUNALE

​Non di questo parere il Tribunale di Vibo Valentia che già da molti anni aveva aderito all’orientamento consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, sul presupposto che lo scopo e della pattuizione fosse quello di soddisfare gli interessi dei coniugi a dare un assetto ai rapporti personali e patrimoniali della famiglia intercorsi in costanza di matrimonio e per il periodo successivo alla separazione e al divorzio, qualificando cioè, anche ai fini civili e fiscali, il suddetto trasferimento come negozio “attributivo” non costituente vendita, né donazione, né convenzione matrimoniale o negozio solutorio (al limite integrativo ex Cass. Civ. Sez. III, 14/03/2006 n. 5473; Cass. Civ. Sez. I 11/11/1992 n. 12110) dell’obbligo di mantenimento, ritenuto dalla unanime giurisprudenza diritto inderogabile e non transabile ex art. 1966 c.c. anche alla luce della rivedibilità della quantificazione di tale diritto ex art. 710 c.p.c. in relazione al mutare delle condizioni. 


L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

Grazie all’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ad oggi sono quindi ritenute perfettamente valide ed immediatamente efficaci le clausole contenute dai coniugi nell'accordo di separazione o divorzio che riconoscano, quale contenuto “eventuale” ritenuto dai ricorrenti necessario ed opportuno in relazione alla propria situazione familiare, ad uno o ad entrambi i coniugi ovvero in favore dei figli, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno dei predetti soggetti al fine di “sistemare” le questioni economiche in sospeso o integrarne il mantenimento.

Il suddetto accordo, raccolto a corredo e nel corpo del verbale d'udienza (destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume quindi a tutti gli effetti forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, in quanto implicante il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.

Agli indubbi vantaggi derivanti dalla suddetta soluzione, va, non da ultimo, ad aggiungersi il notevole risparmio economico dell’operazione immobiliare che, in quanto scaturente da accordi fra i coniugi in sede di procedimenti di separazione e divorzio, beneficia dell’esenzione da imposte e tasse (così Cass. Civ. 3110/2016).

Avv. Orsola Pronestì

Fonte:

Sentenza 21761 del 29 luglio 2021